Utilizziamo i cookie

Su questo sito web facciamo uso dei cookie. Utilizzando il nostro sito web Lei acconsente all'utilizzo dei cookie. Ulteriori informazioni relative alle modalità di impiego dei cookie da parte nostra, nonché su come modificare le impostazioni sono reperibili qui:

Condizioni generali di contratto

Ultimo aggiornamento il 1 febbraio 2024

1 Ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito "CG") si applicano ai prodotti e ai servizi concordati tra il partner contrattuale e checksum AG (di seguito "checksum") nell'ambito dell'acquisto, del noleggio e della gestione di terminali di pagamento presidiati e non presidiati, compresi gli accessori (di seguito "terminali").

Le presenti CG costituiscono parte integrante del contratto stipulato. Le parti concordate del contratto costituiscono parte integrante del contratto per i terminali di pagamento stipulato tra il partner contrattuale e checksum.

2 prezzi, tasse e condizioni di pagamento

2.1 Prezzi

I prezzi e le tariffe indicati nelle parti contrattuali si applicano ai prodotti e ai servizi di checksum.

 

2.2 Imposte

Se non diversamente indicato, i prezzi e le tariffe per i prodotti e i servizi di checksum indicati nei contratti sono al netto di IVA, ritenuta d'acconto e altri oneri. Tutte le imposte e i dazi che sono sostenuti o possono essere sostenuti in futuro in conformità alla legislazione del Paese del partner contrattuale sui servizi che checksum deve fornire nell'ambito dei contratti sono a carico del partner contrattuale. Il partner contrattuale è in ogni caso tenuto a rispettare le disposizioni vigenti nel proprio Paese in materia di imposte indirette, ritenute alla fonte e altri eventuali prelievi. Nel caso in cui terzi facciano valere pretese nei confronti del partner contrattuale o di checksum, il partner contrattuale è tenuto a risarcire integralmente checksum.

 

2.3 Fatturazione

2.3.1 Forma

Le fatture vengono inviate o messe a disposizione del partner contrattuale per via elettronica (ad esempio via e-mail o tramite una piattaforma fornita da checksum come parte di un servizio o come fattura elettronica, eBill o simili).

 

2.3.2 Prezzo di acquisto

Se non diversamente concordato, il prezzo di acquisto sarà fatturato al partner contrattuale dopo la consegna dei terminali.

 

2.3.3 Canoni di noleggio

Se non diversamente concordato, i canoni di noleggio vengono fatturati mensilmente o annualmente in anticipo, a partire dalla consegna dei terminali.

 

2.3.4 Commissioni di servizio

Se non diversamente concordato, le commissioni di servizio ricorrenti vengono fatturate annualmente in anticipo (terminali acquistati) o mensilmente in anticipo insieme alle spese di noleggio (terminali a noleggio). I servizi relativi alla messa in funzione del terminale di pagamento vengono fatturati immediatamente dopo la loro erogazione.

In caso di cambio di terminale, i canoni di servizio già pagati saranno compensati pro rata con il nuovo contratto di canone. In caso di disdetta da parte del partner contrattuale, non sussiste alcun diritto al rimborso dei canoni già versati.

 

2.3.5 Diritti di utenza

Se non diversamente concordato, i canoni ricorrenti per l'utilizzo di checksum saranno fatturati annualmente o mensilmente in anticipo, a partire dalla consegna dei terminali.

In caso di disdetta da parte del partner contrattuale, non sussiste alcun diritto al rimborso dei compensi già versati.

 

2.4 Pagamento

Si applica la modalità di pagamento concordata nel contratto. Il termine di pagamento è normalmente di 30 giorni dalla data della fattura, trascorsi i quali il partner contrattuale sarà in mora senza alcun sollecito. checksum ha il diritto di richiedere un acconto o un pagamento anticipato, le cui condizioni di pagamento vengono concordate separatamente. La compensazione dei crediti del partner contrattuale nei confronti di checksum richiede il previo consenso scritto di checksum. checksum ha il diritto di compensare i crediti nei confronti del partner contrattuale in qualsiasi momento.

 

2.5 Inadempienza di pagamento

In caso di mora del partner contrattuale, checksum è autorizzata ad addebitare interessi di mora del 10% annuo sull'importo della fattura e a fatturare al partner contrattuale per intero le spese di sollecito e di incasso. checksum si riserva inoltre il diritto di non eseguire lavori di riparazione sui terminali difettosi, di non fornire materiali, di interrompere la fornitura dei servizi o di mettere fuori servizio i terminali interessati dalla mora di pagamento una volta trascorso infruttuosamente periodo di sollecito. I costi per il ripristino della disponibilità del servizio sono a carico del partner contrattuale.

 

3 Consegna

3.1 Disposizioni generali

checksum è responsabile della consegna dei terminali nel luogo indicato nel modulo contrattuale. Il rischio di danneggiamento e perdita dei terminali viene trasferito al partner contrattuale al momento del ricevimento dei terminali.

 

3.2 Date di consegna e ritardi nella consegna

Le date di consegna indicate nel modulo contrattuale sono approssimative e non vincolanti.

In caso di ritardi nella consegna, checksum informerà immediatamente il partner contrattuale. Se i terminali non vengono consegnati entro 3 mesi dalla data di consegna concordata per colpa di checksum, il partner contrattuale può recedere dal contratto in questione. checksum declina ogni responsabilità in relazione ai ritardi di consegna causati dai produttori di terminali o da altri terzi.

 

3.3 Test dei terminali

Il partner contrattuale deve verificare il buon funzionamento e la condizione dei terminali consegnati entro 10 giorni dal ricevimento e comunicare per iscritto a checksum eventuali difetti riscontrati entro tale termine. Se non vengono comunicati i difetti entro questo termine, i terminali si considerano accettati  .

 

4 Disposizioni speciali per i terminali di acquisto

4.1 Riserva di proprietà

I terminali rimangono di proprietà di checksum fino al completo pagamento del prezzo di acquisto. Fino a questo momento, il partner contrattuale non può trasferire i terminali a terzi, né venderli o darli in pegno in altro modo.

 

4.2 Mancata presa in consegna

Il partner contrattuale si impegna a prendere in consegna i terminali acquistati entro 3 mesi dalla conclusione del contratto. Se il partner contrattuale è inadempiente nella presa in consegna, checksum potrà

  • insistere sull'adempimento e chiedere al partner contrattuale il risarcimento dei danni per il ritardo; oppure
  • recedere dal modulo contrattuale e richiedere al partner contrattuale il 25% del prezzo di vendita dei terminali a titolo di penale contrattuale e addebitare i servizi già resi in base al tempo e ai materiali consumati.

 

4.3 Garanzia

Il partner contrattuale è tenuto a notificare per iscritto a checksum, entro 10 giorni, tutti i difetti imputabili a difetti di materiale o di produzione, compresi i difetti relativi al software del terminale, che si verificano entro 12 mesi dalla consegna. Per tali difetti, checksum provvederà alla rettifica o, a sua discrezione, a una consegna sostitutiva. I difetti saranno smaltiti esclusivamente presso la sede di checksum o delle sue società partner. Il partner contrattuale prenderà le precauzioni necessarie per garantire che i terminali non subiscano ulteriori danni durante il trasporto a checksum. I pezzi restituiti diventano di proprietà di checksum. Sono esclusi l'annullamento del modulo contrattuale o la riduzione del prezzo. La garanzia è limitata a 12 mesi dalla consegna e viene annullata nella misura in cui i difetti sono imputabili al partner contrattuale, ad esempio a causa di un'installazione non corretta, di un funzionamento non corretto, dell'apertura dei terminali o dell'esecuzione di manipolazioni o riparazioni da parte del partner contrattuale. La garanzia viene annullata anche per i terminali acquistati che sono stati precedentemente noleggiati dal partner contrattuale.

 

5 Disposizioni speciali per i terminali a noleggio

Durante il periodo di noleggio, checksum mette a disposizione del partner contrattuale terminali perfettamente funzionanti, tecnologicamente aggiornati e conformi alle norme di sicurezza. checksum si riserva il diritto di sostituire in qualsiasi momento un terminale noleggiato con un altro equivalente. I terminali possono essere utilizzati solo per lo scopo previsto. Il partner contrattuale è tenuto a trattare i terminali con la massima cura e a utilizzarli secondo le istruzioni per l'uso fornite da checksum. Il partner contrattuale può collegare ulteriori dispositivi e modificare l’ubicazione dei terminali solo previa autorizzazione scritta di checksum.

I terminali noleggiati rimangono sempre di proprietà di checksum. La cessione dei terminali a terzi o il subaffitto richiedono il previo consenso scritto di checksum. In questi casi, il partner contrattuale rimane responsabile per qualsiasi uso improprio o danno caudato al terminale.

 

6 Diritti di utilizzo e copyright

checksum concede al partner contrattuale il diritto non esclusivo di utilizzare il software del terminale, il software di interfaccia e l'applicazione (di seguito denominati congiuntamente "software") per la durata del contratto. Il diritto di utilizzo può essere trasferito a società affiliate del partner contrattuale o a terzi solo previo consenso scritto di checksum.

Tutti i componenti del software sono protetti da copyright e possono essere utilizzati solo per lo scopo previsto. È vietata qualsiasi interferenza con il software. In caso di violazione delle disposizioni della presente sezione, tutti i diritti di utilizzo decadono.

 

7 Obblighi del partner contrattuale

7.1 Infrastruttura del partner contrattuale

 7.1.1 Disposizioni generali

L'acquisto, la gestione e la manutenzione di un'infrastruttura idonea al funzionamento dei terminali, nonché le misure di sicurezza contro l'uso improprio dell'infrastruttura, sono di piena responsabilità del partner contrattuale. Tutti i costi di modifica dell'infrastruttura sono a carico del partner contrattuale.

 

7.1.2 Precauzioni di sicurezza contro gli abusi

Il partner contrattuale deve addestrare il proprio personale alla corretta gestione e all'uso dei terminali a intervalli regolari, in particolare al momento della messa in funzione. Inoltre, deve adottare misure adeguate per garantire che terzi non autorizzati non possano accedere ai terminali e che non sia possibile manipolarli. Questo in particolare per evitare che

  • vengano effettuate manipolazioni abusive sui i terminali che diano luogo a una transazione; oppure
  • i terminali vengano manipolati con dispositivi (skimming) per la lettura dei dati delle carte e/o per la registrazione dell'inserimento del codice PIN da parte del titolare della carta.

Al fine di garantire che ai terminali non siano applicati dispositivi di skimming, il partner contrattuale deve effettuare un controllo visivo giornaliero. In casi eccezionali, come ad esempio un aumento significativo della manipolazione dei terminali generalmente osservata sul mercato o presso il partner contrattuale, checksum si riserva il diritto di richiedere al partner contrattuale di aumentare la frequenza di ispezione.

In particolare, tra le misure da adottare vi sono la protezione con password del dispositivo mobile e la gestione accurata dei dati di accesso personali (di seguito "dati di accesso") per l'utilizzo dei servizi checksum. Il partner contrattuale è tenuto a garantire che i dati di accesso siano adeguatamente protetti dall'accesso di terzi non autorizzati. Inoltre, deve aggiornare regolarmente le password. Chiunque si identifichi presso checksum utilizzando i dati di login è considerato autorizzato dal partner contrattuale a utilizzare i servizi di checksum. checksum controlla solo i dati di login; non vengono effettuati ulteriori controlli di identificazione. Il partner contrattuale risponde di tutte le azioni compiute da terzi con i dati di login allo stesso modo delle proprie azioni.

Se vengono scoperti dispositivi sospetti o sconosciuti installati sui terminali o se si teme che terzi non autorizzati siano venuti a conoscenza dei dati di accesso, il partner contrattuale deve informare immediatamente checksum. In tal caso, i pagamenti non potranno più essere accettati tramite i terminali interessati con effetto immediato.

 

7.2 Esecuzione degli aggiornamenti software

Per garantire la ricezione degli aggiornamenti software, il partner contrattuale deve garantire che i terminali siano alimentati 24 ore su 24 e che abbiano connessioni di comunicazione aperte. Si noti che i terminali in modalità di elaborazione delle transazioni non possono ricevere aggiornamenti software.

Per garantire il buon funzionamento e il rispetto delle norme di sicurezza, il partner contrattuale è tenuto a eseguire gli aggiornamenti del software entro i termini stabiliti da checksum. In caso di inosservanza di tale obbligo, checksum ha il diritto di interrompere la fornitura di servizi. checksum si riserva il diritto di adattare il software o di eseguire lavori di manutenzione a propria discrezione. Se ciò comporta adeguamenti dell'infrastruttura, il partner contrattuale deve eseguirli a proprie spese secondo le istruzioni di checksum.

 

7.3 Disattivazione definitiva e smaltimento dei terminali

Per motivi di sicurezza, i terminali segnalati come rubati vengono disattivati in modo permanente da checksum. La disattivazione permanente avviene su richiesta scritta del partner contrattuale e non può essere annullata. I terminali non più utilizzati o disattivati devono essere restituiti a checksum per il corretto smaltimento.

 

7.4 Modifiche da parte del partner contrattuale

In caso di modifiche da parte del partner contrattuale (ad es. per quanto riguarda la forma giuridica, l'indirizzo o l'ubicazione del terminale), il partner contrattuale è tenuto ad informare immediatamente checksum per iscritto. checksum è autorizzata a fatturare al partner contrattuale le spese sostenute in seguito alle modifiche.

 

8 Servizi

8.1 Disposizioni generali

Per la messa in funzione e la manutenzione del funzionamento dei terminali, il partner contrattuale è tenuto a stipulare pacchetti di servizi corrispondenti tramite i rispettivi moduli contrattuali. L'obbligo di assistenza si applica anche a tutti i terminali presi in consegna dal partner contrattuale come apparecchiatura sostitutiva. I termini operativi per la fornitura dei servizi sono stabiliti nel contratto.

 

8.2 Servizi di attivazione

checksum esegue tutte le configurazioni necessarie per il funzionamento dei terminali nei sistemi. Ulteriori servizi di attivazionesono forniti come concordato nel contratto.

 

8.3 Servizi per l'esercizio

8.3.1 Messa in esercizio

Il checksum garantisce la connessione dei terminali ai sistemi di pagamento domestici e internazionali.

 

8.3.2 Hotline

checksum offre assistenza telefonica negli orari e nelle lingue indicati nella panoramica dei servizi. La hotline supporta il partner contrattuale nell'utilizzo del terminale e nel trattamento di guasti tecnici.

 

8.3.3 Fornitura di aggiornamenti software

checksum fornisce regolarmente aggiornamenti del software.

 

8.4 Servizi per la risoluzione dei problemi

8.4.1 Disposizioni generali

checksum corregge i guasti e i difetti dei terminali durante la durata del contratto nell’ambito dei pacchetti di servizi concordati. Se si verificano guasti o difetti nei terminali, il partner contrattuale deve segnalarli immediatamente a checksum tramite la hotline, il sistema di ticket o via e-mail. Se questi requisiti non vengono rispettati, tutti i costi che ne derivano sono a carico del partner contrattuale. È a discrezione di checksum decidere se solo le parti difettose possono essere sostituite o se l’intero terminale deve essere sostituito. È inoltre a discrezione di checksum decidere se la versione del software utilizzato debba essere aggiornata o se si debba ricorrere a un workaround (una soluzione che consenta al software di continuare a funzionare in caso di guasto). I seguenti servizi non sono coperti dai pacchetti di assistenza e saranno fatturati al partner contrattuale secondo un listino prezzi separato:

  • Riparazione dei danni causati da guasti all'infrastruttura del partner contrattuale;
  • Riparazione di danni o malfunzionamenti risultanti da cause di forza maggiore o da una gestione impropria da parte del partner contrattuale o di terzi da lui incaricati;
  • Sostituzione e riparazione di parti mobili (ad es. batteria del dispositivo);
  • Preparazione di perizie che dimostrino che i danni o i malfunzionamenti sono attribuibili a servizi forniti da terzi ingaggiati dal partner contrattuale.

 

8.4.2 Risoluzione di problemi coperte dal pacchetto di manutenzione

Il partner contrattuale è tenuto a notificare a checksum i terminali difettosi per la risoluzione dei problemi. checksum attiverà immediatamente la fornitura di un dispositivo sostitutivo, normalmente consegnato nel corso del successivo giorno lavorativo. Il partner contrattuale è tenuto a ritornare immediatamente a checksum il terminale difettoso (entro un massimo di 5 giorni) con il formulario di ritornoallegato. Il partner contrattuale è tenuto ad adottare le precauzioni necessarie per garantire che i terminali non subiscano ulteriori danni durante il trasporto a checksum.

 

9 Servizi aggiuntivi

9.1 Schede SIM

Se fornite da checksum, le schede SIM possono essere utilizzate solo con i terminali destinati a tale scopo e rimangono di proprietà di checksum. I costi corrispondenti sono specificati nel modulo contrattuale. In caso di acquisto o noleggio di un nuovo terminale, i costi di attivazione della nuova carta SIM sono a carico del partner contrattuale.

checksum ha il diritto di disattivare immediatamente e senza preavviso le carte SIM in caso di abuso, sospetto di abuso, ritardo nei pagamenti o per motivi di sicurezza. Tutti i costi per la riattivazione di una carta SIM bloccata a causa di un uso improprio o di arretrati di pagamento sono a carico del partner contrattuale. checksum si riserva inoltre il diritto di reclamare o disattivare le carte SIM del partner contrattuale con un preavviso di 60 giorni senza indicarne i motivi.

L'acquisto di una carta SIM standard per il funzionamento dei terminali 4G è di competenza di checksum. Il partner contrattuale non ha il diritto di ottenere da checksum una carta SIM diversa da quella standard.

Poiché la carta SIM è fornita da checksum, il suo utilizzo da parte del partner contrattuale è legato all'esistenza di un abbonamento al servizio o di un noleggio. checksum non si assume alcuna responsabilità in caso di guasti o difetti della carta SIM o in caso di copertura di rete insufficiente o assente o di assenza di roaming. Il partner contrattuale è libero di procurarsi la carta SIM presso un operatore di rete mobile di sua scelta. In questo caso si applicano le disposizioni pertinenti dell'operatore di rete mobile. Il partner contrattuale è tenuto a verificare in anticipo se il rispettivo operatore di rete mobile o le sue carte SIM sono supportate dai terminali checksum.

La carta SIM fornita da checksum può essere utilizzata solo con il terminale previsto a tale scopo. Il partner contrattuale è responsabile di eventuali danni causati da un uso improprio. Per motivi operativi e con un ragionevole preavviso, checksum può richiedere il ritorno o disattivare la carta SIM al partner contrattuale in qualsiasi momento. Per motivi di sicurezza e per proteggere il partner contrattuale, checksum è inoltre autorizzata a disattivare in qualsiasi momento e senza preavviso singoli servizi, in particolare il roaming, o l'intero servizio.

 

10 Trattamento dei dati personali

checksum, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, garantisce che i dati personali del partner contrattuale elaborati da checksum per suo conto ai fini delle presenti CGC saranno trattati in conformità alla legislazione vigente.

11 Responsabilità

11.1 Disposizioni generali

Fatte salve ulteriori disposizioni di legge e se non espressamente concordato diversamente, il partner contrattuale risponde di tutti i danni causati da sè o da terzi incaricati dal partner contrattuale a causa dell'inadeguato adempimento degli obblighi da parte di checksum, in particolare in ambito tecnico, organizzativo e amministrativo. In particolare, checksum è autorizzata a trasferire al partner contrattuale le richieste di risarcimento danni causate da una violazione colposa degli obblighi da parte del partner contrattuale o di terzi incaricati dal partner contrattuale. Il partner contrattuale solleva integralmente checksum da tali pretese e si fa carico di queste ultime e di qualsiasi costo supplementare relativo al caso. Se non espressamente concordato diversamente, checksum o i terzi da essa incaricati rispondono in caso di dolo o colpa grave ai sensi delle disposizioni di legge. La responsabilità di checksum per negligenza lieve è completamente esclusa.

La responsabilità delle parti contraenti per lesioni colpose alla vita, all'incolumità fisica o alla salute, nonché la responsabilità legale del prodotto, rimangono inalterate.

 

11.2 Terminali di noleggio in particolare

Il partner contrattuale è responsabile nei confronti di checksum per tutti i danni ai terminali o per la loro perdita. In caso di perdita o danno totale, al partner contrattuale verrà addebitato il prezzo a nuovo dei terminali (secondo il listino prezzi di vendita di checksum valido al momento del danno) oltre a  una tassa di elaborazione.

 

12 Notifiche

A meno che non sia stata espressamente concordata un'altra forma nel modulo contrattuale, le notifiche devono essere effettuate per iscritto. La forma scritta comprende anche le notifiche effettuate per via elettronica (ad esempio via e-mail o tramite una piattaforma fornita da checksum come parte di un servizio).

 

13 Modifiche e integrazioni alle parti contrattuali, comprese le tariffe

Le modifiche e le integrazioni dei moduli contrattuali, in particolare delle CG e delle altre componenti integrali, devono essere effettuate per iscritto per essere valide. checksum si riserva il diritto di modificare e integrare in qualsiasi momento i moduli contrattuali, in particolare le CG e le altre componenti integrali, nonché le tariffe e le condizioni di pagamento. Tali modifiche o integrazioni saranno comunicate per iscritto al partner contrattuale almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore. Se il partner contrattuale non rifiuta per iscritto le modifiche o le integrazioni notificate prima della data proposta per l'entrata in vigore, acconsente alle modifiche o alle integrazioni.

 

14 Entrata in vigore, durata e cessazione

14.1 Entrata in vigore

Il rapporto contrattuale entra generalmente in vigore con la firma legalmente valida del partner contrattuale. Se il contratto viene stipulato per via elettronica, esso entra in vigore nel momento in cui checksum invia la conferma d'ordine o di attivazione al partner contrattuale.

 

14.2 Durata

Il contratto viene stipulato a tempo indeterminato, con durata minima di 1 mese. Al termine di questo periodo, il contratto si rinnova automaticamente, a meno che non venga disdetto da una delle parti contraenti. Restano riservati il diritto del partner contrattuale di recedere dal contratto ai sensi della clausola 13 e il diritto delle parti contraenti di recedere immediatamente dal contratto per giusta causa ai sensi della clausola 14.4. Se checksum vende al partner contrattuale terminali precedentemente noleggiati, verrà stipulato un contratto separato.

 

14.3 Disdetta ordinaria

Il contratto può essere disdetto con lettera raccomandata alla fine di ogni mese, con un preavviso di 1 mese. La disdetta di un contratto non comporta l'annullamento di altri contratti esistenti.

 

14.4 Disdetta straordinaria

Le parti contraenti sono autorizzate a rescindere il contratto con effetto immediato in qualsiasi momento per giusta causa. Tra i motivi di giusta causa vi sono in particolare

  • gravi o ripetute violazioni delle disposizioni di contratto da parte di una delle parti contraenti;
  • un cambiamento significativo nell'assetto proprietario e di controllo del Partner contrattualeapertura di una procedura d'insolvenza contro i beni del partner contrattuale.

La disdetta straordinaria di contratti o parti di contratti autorizza checksum a risolvere immediatamente tutti i contratti esistenti.

 

14.5 Conseguenze della risoluzione del contratto

14.5.1 Disposizioni generali

Gli obblighi di cui alle Clausole 10 (Elaborazione e divulgazione dei dati), 11 (Responsabilità), 14.5 (Conseguenze della risoluzione del contratto), 15 (Riservatezza), 16.1 (Divieto di cessione) e 16.4 (Legge applicabile e giurisdizione) continueranno a sussistere anche dopo la risoluzione di un contratto; gli obblighi di cui alla Clausola 14.5.2 continueranno a sussistere solo fino a quando non saranno stati adempiuti dal partner contrattuale.

 

14.5.2 Restituzione dei terminali e delle schede SIM noleggiati

Dopo la risoluzione del contratto, il partner contrattuale deve restituire a proprie spese i terminali e le schede SIM noleggiati entro 14 giorni presso un indirizzo che verrà trasmesso da checksum. Finché ciò non avviene, il partner contrattuale rimane responsabile di tutti i costi di noleggio e di servizio sostenuti, indipendentemente dalla data di disdetta. I danni ai terminali e alle schede SIM o la loro perdita saranno addebitati al partner contrattuale.

15 Riservatezza

Le parti contraenti si impegnano reciprocamente a mantenere riservate le condizioni concordate, nonché tutte le informazioni, i documenti, i dati e le tecnologie di processo di cui vengono a conoscenza durante l'esecuzione del contratto e che sono contrassegnati o riconoscibili come riservati e che non sono né pubblici né generalmente accessibili. Ciò non impedisce alle parti contraenti di divulgare informazioni riservate se ciò si basa sull'esercizio di disposizioni di legge obbligatorie.

Inoltre, il partner contrattuale consente a checksum di analizzare i dati anonimizzati e di metterli a disposizione dell'acquirente del trattamento a fini di analisi.

 

16 Intermediazione di contratti di acquisto

16.1 Disposizioni generali

Il Partner contrattuale può incaricare checksum di ottenere offerte da uno o più Acquirer o Payment Facilitators per conto del Partner contrattuale. L'ordine viene effettuato elettronicamente tramite il portale clienti.

Il cliente autorizza checksum a condurre per suo conto trattative con società acquirenti, a rilasciare e ricevere dichiarazioni legali per suo conto e a fare tutto ciò che checksum ritiene necessario o opportuno per adempiere al contratto.

16.1 Conclusione, modifica e annullamento di contratti di accettazione di pagamenti senza contante (acquiring)

checksum stipula o concorda nuovi contratti di acquisizione o modifiche di contratti di acquiring esistenti a nome del cliente con il consenso di quest'ultimo. checksum è espressamente autorizzata, previa consultazione con il cliente, a rescindere i contratti di acquisizione esistenti a nome del cliente in conformità ai termini di disdetta degli stessi.

 

16.2 Commissioni

Se non diversamente concordato per iscritto, il cliente non è tenuto a corrispondere a checksum un compenso per i servizi forniti. Tuttavia, checksum ha diritto alle consuete commissioni per intermediazione delle società acquirenti.

 

16.3 Protezione dei dati

checksum si impegna a utilizzare i documenti e le informazioni ricevute dal cliente in modo riservato e solo ai fini dell'adempimento del contratto. Tale obbligo dura a tempo indeterminato oltre la scadenza del contratto.

 

17 Disposizioni finali

17.1 Divieto di cessione

Una cessione di diritti o obblighi del partner contrattuale nei confronti di checksum è consentita solo previo consenso scritto di checksum.

 

17.2 Inclusione di terzi/trasferimento a società del Gruppo

checksum si riserva il diritto di commissionare a terzi l'adempimento dei propri obblighi contrattuali in qualsiasi momento, senza doverlo comunicare al partner contrattuale. checksum è autorizzata a trasferire il modulo contrattuale a un'altra società del gruppo. Il partner contrattuale sarà informato in modo appropriato.

 

16.3 Clausola di esclusione della responsabilità

Se una disposizione del contratto (comprese le tariffe) viene dichiarata nulla, le altre disposizioni rimarranno inalterate e saranno interpretate come se il contratto in questione fosse stato concluso senza la disposizione nulla. Lo stesso vale per le lacune contrattuali.

 

16.4 Legge applicabile e foro competente

Tutti i rapporti giuridici derivanti da contratti e accordi supplementari tra il partner contrattuale e checksum sono soggetti al diritto svizzero. Il foro competente esclusivo è Zug.

 

16.5 Versione

La versione ufficiale e applicabile delle CG è quella in lingua tedesca